Diritti dei figli nati fuori dal matrimonio

Anche i figli nati fuori dal matrimonio hanno i loro diritti. Diritti che vanno tutelati insieme a quelli del ruolo di padre e madre.

In cosa consiste Diritti dei figli nati fuori dal matrimonio

I figli nati fuori dal matrimonio hanno, secondo la legge italiana, gli stessi identici diritti dei figli nati da genitori coniugati. Non esistono più distinzioni tra figli “naturali” e “legittimi”: il loro status giuridico è parificato in tutto e per tutto, sia dal punto di vista affettivo che patrimoniale.

Ciò significa che, in caso di separazione o interruzione della convivenza tra i genitori, i figli hanno diritto:

  • a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori;
  • a ricevere un contributo economico proporzionale al reddito di ciascuno;
  • a essere collocati in un ambiente stabile e protetto;
  • a partecipare, tramite i genitori, a tutte le scelte fondamentali che li riguardano.

Se il padre non ha riconosciuto il figlio al momento della nascita, è possibile avviare un procedimento di riconoscimento giudiziale di paternità, che consente al figlio di ottenere tutte le tutele previste: affettive, economiche e successorie.

Il servizio legale si occupa di accompagnare il genitore (madre o padre) in tutte le fasi necessarie: dalla richiesta di riconoscimento, alla definizione dell’affidamento e del mantenimento, fino all’eventuale tutela giudiziaria nei confronti del genitore inadempiente o assente.

Come funziona

Quando due genitori non sono sposati, ma diventano genitori di un figlio comune, la legge riconosce in automatico pari diritti al minore, esattamente come se fosse nato all’interno di un matrimonio.

Il primo passo è il riconoscimento del figlio: può avvenire al momento della nascita (contestuale da parte di entrambi) oppure successivamente, da parte di uno solo dei genitori, con la possibilità per l’altro di effettuare il riconoscimento in un secondo momento. Se il padre non effettua il riconoscimento, è possibile avviare un riconoscimento giudiziale di paternità, tramite test del DNA e accertamento in tribunale.

In caso di rottura della coppia genitoriale, devono essere stabilite tutte le condizioni a tutela del minore: affidamento (condiviso o, in rari casi, esclusivo), collocamento, diritto di visita, mantenimento ordinario e straordinario. Tali condizioni possono essere definite in forma consensuale o, se necessario, davanti al tribunale.

Anche i figli nati fuori dal matrimonio hanno diritto a essere eredi legittimi dei genitori e ad avere garantito il mantenimento fino alla piena autosufficienza economica.

Il ruolo dello studio legale è quello di difendere l’interesse del figlio, guidando il genitore attraverso la definizione dell’accordo genitoriale, la quantificazione dell’assegno di mantenimento e le eventuali azioni legali nei confronti del genitore inadempiente o non collaborativo.

Effetti patrimoniali

Ogni procedimento in ambito familiare può comportare conseguenze economiche rilevanti. Ti aiutiamo a capire quali sono gli effetti patrimoniali più comuni e in che modo possono incidere sulla tua situazione personale e familiare.

Obbligo di mantenimento

Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire economicamente in base alle proprie capacità, anche se non sono mai stati sposati né conviventi.

Assegno di mantenimento

Se il figlio vive stabilmente con uno dei due genitori, l’altro è tenuto a versare un assegno mensile per coprire le spese ordinarie.

Spese straordinarie

Le spese mediche, scolastiche o extracurriculari non previste devono essere suddivise tra i genitori in misura concordata o, in mancanza di accordo, stabilita dal giudice.

Eredità e successione

I figli nati fuori dal matrimonio hanno pieno diritto a ereditare dal genitore, al pari dei figli nati in costanza di matrimonio.

Riconoscimento giudiziale della paternità

Se necessario, si può agire in giudizio per ottenere il riconoscimento della paternità e accedere così a tutti i diritti patrimoniali e affettivi.

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Domande frequenti

Qui trovi le risposte alle domande più comuni su questo servizio legale. Se qualcosa non ti è chiaro o desideri un approfondimento specifico, siamo a disposizione per aiutarti a capire meglio la tua situazione.

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I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti?

ìSì. La legge italiana non fa più distinzione tra figli “legittimi” e “naturali”: tutti i figli, indipendentemente dallo stato civile dei genitori, hanno gli stessi diritti in termini di mantenimento, affetto, eredità e protezione giuridica.

Come funziona il riconoscimento di un figlio?

Il riconoscimento può avvenire alla nascita o in un momento successivo, da parte di uno o entrambi i genitori. Se uno dei due si rifiuta di riconoscere il figlio, è possibile avviare un procedimento giudiziale per accertare la maternità o la paternità.

È possibile ottenere il mantenimento se il padre non ha mai riconosciuto il figlio?

Sì. Se il padre biologico non ha riconosciuto il figlio, è possibile chiedere il riconoscimento in tribunale. Una volta accertata la paternità, il giudice può stabilire un assegno di mantenimento retroattivo e continuativo.

Un figlio non riconosciuto ha diritto all’eredità?

Non automaticamente. Tuttavia, se viene accertata legalmente la paternità o maternità, anche dopo la morte del genitore, il figlio avrà pieno diritto alla quota ereditaria spettante per legge.

Chi decide sull’affidamento dei figli se i genitori non sono sposati?

L’affidamento può essere regolato in forma consensuale tramite un accordo tra i genitori. In caso di disaccordo, si ricorre al tribunale, che valuta quale soluzione garantisca maggiormente l’interesse del minore.

È possibile ottenere l’affidamento esclusivo in questi casi?

Sì, ma solo in presenza di motivi gravi: abbandono, violenza, inadeguatezza genitoriale o totale assenza del genitore. L’affidamento esclusivo è una misura eccezionale, valutata caso per caso.

Serve un avvocato per far valere i diritti del figlio?

Sì, è fortemente consigliato. Un avvocato può assistere nella richiesta di mantenimento, nel riconoscimento giudiziale, nella definizione dell’affidamento e in ogni altro passaggio utile a tutelare i diritti del minore.