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La custodia dei figli (o più correttamente, “affidamento”) è uno degli aspetti più delicati da regolare in caso di separazione o divorzio.
L’ordinamento italiano, salvo casi eccezionali, privilegia l’affidamento condiviso, in cui entrambi i genitori mantengono il diritto–dovere di prendersi cura dei figli, prendere decisioni rilevanti per la loro vita e garantire la loro crescita equilibrata.
Questo non significa che i figli debbano vivere metà del tempo con ciascun genitore. È infatti possibile – e frequente – che i minori siano collocati prevalentemente presso uno dei due genitori, con tempi di permanenza presso l’altro stabiliti in base all’età, alle abitudini e al loro interesse concreto.
Nei casi in cui vi siano gravi ragioni (trascuratezza, abuso, totale assenza di dialogo o pericolo per il minore), si può ricorrere all’affidamento esclusivo, in cui un solo genitore assume le decisioni rilevanti per il figlio.
Il servizio legale si occupa di analizzare la situazione familiare, assistere il genitore nella definizione dell’affidamento e tutelare il superiore interesse del minore, sia in fase consensuale che giudiziale.
Quando due genitori si separano, devono stabilire – di comune accordo o tramite il giudice come sarà gestito l’affidamento dei figli minori o non autosufficienti. La legge italiana prevede come regola generale l’affidamento condiviso, che consente a entrambi i genitori di partecipare attivamente alle decisioni più importanti nella vita dei figli: scuola, salute, attività sportive, educazione religiosa, ecc.
Il primo passo è la valutazione della situazione familiare. Se c’è un’intesa, l’affidamento può essere regolato con un accordo consensuale, redatto dagli avvocati e sottoposto al controllo dell’autorità giudiziaria. Se non c’è accordo, si avvia un procedimento giudiziale in cui sarà il tribunale a decidere modalità, tempi di visita, collocamento del minore e contributo economico.
Anche nel caso di affidamento condiviso, è necessario stabilire il collocamento prevalente, cioè il genitore presso cui i figli risiederanno stabilmente. L’altro genitore manterrà ampi diritti di visita e il dovere di contribuire al mantenimento economico.
Solo in casi eccezionali come in presenza di comportamenti pregiudizievoli, violenza domestica o totale disinteresse il giudice può disporre l’affidamento esclusivo a uno solo dei genitori.
L’intero procedimento mira sempre a garantire il superiore interesse del minore, ovvero stabilità, benessere psicologico, continuità affettiva e un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, ove possibile.
Ogni procedimento in ambito familiare può comportare conseguenze economiche rilevanti. Ti aiutiamo a capire quali sono gli effetti patrimoniali più comuni e in che modo possono incidere sulla tua situazione personale e familiare.
Il genitore non collocatario è tenuto a contribuire economicamente alle spese di mantenimento ordinario e straordinario dei figli, secondo le proprie capacità e il tenore di vita precedente.
Le spese sanitarie, scolastiche e extracurriculari vengono suddivise tra i genitori in proporzione al reddito o in parti uguali, se concordato.
L’abitazione può essere assegnata al genitore collocatario, anche se non è proprietario dell’immobile, per garantire ai figli la continuità dell’ambiente domestico.
Quando i figli trascorrono la maggior parte del tempo con un solo genitore, può essere riconosciuta una compensazione economica per il carico di cura quotidiana.
Anche in affidamento condiviso, non sempre è possibile adottare il mantenimento diretto: quando c’è squilibrio tra i redditi, si ricorre al mantenimento indiretto tramite assegno.
Siamo a disposizione per ascoltarti, rispondere ai tuoi dubbi e guidarti verso la soluzione più adatta alla tua situazione familiare. Compila il modulo o utilizza i contatti diretti.
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L’affidamento riguarda le responsabilità genitoriali: se condiviso, entrambi i genitori partecipano alle decisioni importanti per la vita del figlio. Il collocamento, invece, indica presso quale genitore il minore vive stabilmente, anche se continua a frequentare regolarmente l’altro.
L’affidamento esclusivo viene disposto dal giudice solo in presenza di gravi motivi: violenza domestica, abbandono, gravi carenze educative o comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minore.
Se c’è accordo tra i genitori, l’affidamento viene regolato in modo consensuale. In caso contrario, sarà il tribunale a stabilire la forma di affidamento più adatta, sempre nel superiore interesse del minore.
Sì. Anche se i figli vivono prevalentemente con un genitore, l’altro ha diritto a mantenere un rapporto stabile e continuativo, con tempi di visita definiti o concordati tra le parti.
In assenza di accordo, si apre un procedimento giudiziale. Il giudice, dopo aver ascoltato entrambe le parti ed eventualmente i minori, decide le modalità di affidamento, collocamento e mantenimento.
La casa viene generalmente assegnata al genitore collocatario dei figli, anche se non è il proprietario. L’obiettivo è garantire ai minori stabilità e continuità dell’ambiente domestico.
Sì. Se cambiano le condizioni familiari o le esigenze del minore, è possibile chiedere una modifica delle condizioni di affidamento, collocamento o mantenimento, tramite un nuovo accordo o su decisione del giudice.