Divorzio in Italia guida completa per affrontarlo con consapevolezza

Il divorzio è lo strumento che consente – ai coniugi già separati – di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.

Quando la separazione tra i coniugi si sia protratta ininterrottamente e senza riconciliazione per  6 o 12 mesi, a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale, entrambi o anche solo uno di essi può chiedere il divorzio al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con il divorzio vi è la cessazione dello status di coniuge e, il divorziato, potrà convolare a nuove nozze. 

Tipologie di Divorzio

Il divorzio, come la separazione personale dei coniugi, può avvenire sostanzialmente in due modi:

  1. Congiunto: entrambi i coniugi sono d’accordo a procedere al divorzio e decidono insieme tutte le condizioni patrimoniali e non patrimoniali che ne derivano (assegno divorziale, assegno contributo mantenimento dei figli minori o maggiorenni e non economicamente autosufficienti, assegnazione casa familiare, modalità e diritto di visita ai figli minorenni, ecc.)  
  1. Giudiziale: uno o entrambi i coniugi non sono d’accordo sul procedere al divorzio e sono in disaccordo anche sulle le condizioni patrimoniali e non patrimoniali che ne derivano (mantenimento coniuge, assegno contributo mantenimento dei figli minori o maggiorenni e non economicamente autosufficienti, assegnazione casa familiare, modalità e diritto di visita ai figli minorenni, ecc.)  

Il divorzio congiunto può essere effettuato o con Ricorso innanzi al Tribunale Competente o tramite la procedura di negoziazione assistita. 

È una procedura più celere rispetto a quella giudiziale e, per questo, ha anche un costo inferiore oltre alla possibilità di risposarsi più velocemente.  

La il divorzio giudiziale può essere effettuato solo con Ricorso innanzi al Tribunale Competente. È una procedura più lunga rispetto a quella consensuale e, per questo, ha anche un costo maggiore. 

Nella procedura di divorzio giudiziale può essere necessario: sentire dei testimoni, ascoltare i figli minori, essere oggetto di relazione da parte degli assistenti sociali di zona, subire controlli da parte di polizia Tributari, chiedere l’intervento di un Consulente Tecnico D’Ufficio e/o di parte per perizie richieste in seguito alle domande di una delle due parti del procedimento.

Nei procedimenti in cui vi è richiesta di un contributo economico o sono presenti figli minori è, in seguito alla riforma Cartabia inoltre, richiesta la produzione di un piano genitoriale e la produzione in giudizio – a pena inammissibilità – di una corposa documentazione bancaria, fiscale e reddituale.

Nello specifico l’art. 473 bis.12  cpc dispone:

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

  1. a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  2. b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  3. c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.”

Un approfondimento più dettagliato sulle modalità sopra esposte lo trovi leggendo le relative sezioni del presente sito.

Effetti del divorzio sul matrimonio e sulla sfera patrimoniale

Come sopra detto il divorzio “scioglie definitivamente” il vincolo matrimoniale 

Gli effetti sono gli stessi sia che si tratti di Divorzio congiunto sia che si tratti di  divorzio giudiziale 

I principali effetti in sintesi:

  • Viene meno lo status di coniuge. Gli ex coniugi ritornano ad avere lo status “libero”;
  • Viene meno il dovere di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di collaborazione;
  • Si verifica la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge;
  • l coniuge divorziato che non ha contratto un nuovo matrimonio, ha diritto ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge alla cessazione del rapporto di lavoro. La percentuale è pari al 40% dell’indennità totale, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
  • Può essere disposto assegno divorzile o alimentare nei confronti di uno dei coniugi a carico dell’altro;
  • Può essere assegnata ad uno dei coniugi la casa familiare;
  • Viene deciso l’affido dei figli in modalità “esclusiva” o “congiunta” e la collocazione privilegiata degli stessi presso uno dei due genitori.
  • Vengono definite le modalità di esercizio dei rapporti con i figli minori ed assegno per il contributo di mantenimento degli stessi;

Tutela dei minori, affidamento dei figli e diritto di visita

La normativa in materia prevede dichiara che Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 

Quando non vi è accordo tra i genitori e si sta procedendo ad una divorzio giudiziale è il Giudice che, come prima cosa, deve valutare se sia possibile che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso), oppure stabilisce a quale di essi i figli rimarranno affidati (affidamento esclusivo).

In ogni caso il giudice determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, e la misura e il modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Il contributo al mantenimento dei figli è proporzionale al reddito del genitore tuttavia, in caso di minori, deve essere sempre erogato non potendo essere in alcun modo disposta la non corresponsione.

Nella tutela del minore rientra anche l’assegnazione della casa familiare la quale, pur avendo riflessi economici, è finalizzata all’esclusiva tutela dei figli. Pertanto vi è assegnazione solo se:

  1. ci sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti;
  2. per consentire ai figli di continuare ad usufruire di quell’habitat nel quale sono cresciuti sino al momento della crisi familiare;
  3. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti stabilmente nella casa familiare, inizi una convivenza o infine se contragga un nuovo matrimonio. Dell’assegnazione della casa si tiene conto ai fini del contributo al mantenimento del coniuge e dei figli.

Mediazione Familiare

Con l’ultima riforma il Legislatore ha voluto mettere  in risalto la funzione della mediazione familiare.

La mediazione familiare è un intervento professionale rivolto alle famiglie finalizzato a riorganizzare le relazioni familiari in presenza di situazioni di criticità o di una volontà di separazione e/o di divorzio.

Si tratta di “un processo collaborativo di risoluzione del conflitto”, in cui le famiglie in crisi sono assistite da un soggetto terzo imparziale, il Mediatore, per comunicare l’una con l’altra e trovare una risoluzione accettabile per entrambi.

Tra gli obiettivi della mediazione familiare vi è anche il raggiungimento della co-genitorialità ovvero la salvaguardia della responsabilità genitoriale individuale nei confronti dei figli, in special modo se minori.

Tempistiche e costi del Divorzio

I tempi ed i costi della pratica di divorzio variano a seconda che sia effettuata in modo congiunto o giudiziale nonché dalle tempistiche proprie del Tribunale Competente. 

1 Divorzio Giudiziale: in media dal deposito del Ricorso presso il Tribunale competente e la sentenza definitiva di divorzio trascorrono dai 2 ai 4 anni. Ci sono casi in cui i tempi del Tribunale, le difese della controparte e la delicatezza del caso da trattare facciano allungare i tempi di procedura anche oltre i 4 anni. 

I costi della procedura giudiziale variano ovviamente anche in base alla durata della stessa.

Vanno calcolate le spese vive che possono essere pagate direttamente dal cliente (es. contributo Unificato) nonché le competenze dell’avvocato che lo assiste che possono variare dai 4.000,00 ai 15.000,00 euro oltre oneri di legge (IVA, 15% rimborso spese forfettarie, 4% Cpa) o in una diversa minore o maggiore somma che si sarà accordata tramite preventivo.

In ogni caso è bene specificare che in tali procedure, spesso, vi sono ulteriori i costi(spese ed onorari) legati ad attività stragiudiziale(es. diffide, pec, mail, incontri con controparte) ed ulteriori giudizi che nascono dalla conflittualità tra le Parti (querele, procedimenti penali, azioni davanti al Tribunale per i Minorenni, azione di modifica o revoca delle condizioni di divorzio, appello della sentenza di divorzio, ecc.).

Vi è infatti il rischio che tra separazione e divorzio giudiziali nonché tutte le procedure connesse e conseguenziali passino anche oltre 10 anni e ci sia una spesa di alcune decine di migliaia di euro. 

L’unico caso in cui detta procedura non comporta costi è quella in cui il Cliente ha i requisiti per accedere al patrocinio a spese dello stato (c.d. gratuito patrocinio). In detto caso il Cliente dovrà rivolgersi ad un avvocato iscritto nel relativo elenco.

Pro:  

  • Accesso al gratuito patrocinio

Contro:

  • È una procedura lunga e costosa
  • Aumenta il rischio di contenziosi successivi e correlati
  • Può comportare l’intervento degli assistenti sociali
  • Aumenta il rischio di conflitti con l’ex coniuge che possono ripercuotersi anche con il rapporto con i figli
  • Di solito i costi emotivi per l’ex coniuge ed i figli minori sono elevati 
  • Se si ha la volontà di sposarsi con un nuovo compagno i tempi sono davvero lunghi

2 Divorzio congiunto: in media dal deposito del Ricorso presso il Tribunale competente e la sentenza definitiva di divorzio trascorrono circa 6 mesi. Ci sono casi in cui i tempi del Tribunale possano allungare o diminuire le tempistiche. 

I costi della procedura congiunta variano in base al contenuto dell’accordo e del lavoro “di negoziazione” svolto dall’avvocato.

Vanno calcolate le spese vive che possono essere pagate direttamente dal cliente (es. contributo Unificato) nonché le competenze dell’avvocato che assiste i coniugi.

Il divorzio congiunto, infatti, può essere effettuato anche da un solo avvocato che rappresenterà entrambi i coniugi.

Nel caso in cui sia un solo avvocato assistere entrambi i coniugi gli onorari possono variare(per entrambi i coniugi) dai 1.500,00 ai 5.000,00 euro oltre oneri di legge (IVA, 15% rimborso spese forfettarie, 4% Cpa) o in una diversa minore o maggiore somma che si sarà accordata tramite preventivo.

Nel caso in cui i coniugi preferiscano essere assistiti ognuno dal proprio avvocato i costi potranno variare (per singolo coniuge) dai 1.500,00 ai 4.000,00 euro oltre oneri di legge (IVA, 15% rimborso spese forfettarie, 4% Cpa) o in una diversa minore o maggiore somma che si sarà accordata tramite preventivo.

In entrambe le casistiche se negli accordi della divorzio vi sia il trasferimento di uno o più beni immobili al compenso sopra indicato di regola si aggiunge la percentuale dell’1% sul valore dell’immobile. 

In ogni caso è bene specificare che anche in tali procedure potrebbero esservi ulteriori  costi(spese ed onorari)  successivi legati ad attività stragiudiziale(es. diffide, pec, mail, incontri con controparte) ed ulteriori giudizi che possano nascere da una successiva conflittualità tra le Parti (querele, procedimenti penali, azioni davanti al Tribunale per i Minorenni, azione di modifica o revoca della separazione, ecc.).

Tuttavia i tempi sono in ogni caso ridotti perché non vi sono i giudizi di impugnativa del provvedimento che definisce il divorzio congiunto.

L’unico caso in cui detta procedura non comporta costi è quella in cui il Cliente ha i requisiti per accedere al patrocinio a spese dello stato (c.d. gratuito patrocinio). In detto caso il Cliente dovrà rivolgersi ad un avvocato iscritto nel relativo elenco.

Pro:  

  • Accesso al gratuito patrocinio
  • Può essere svolto da un solo avvocato dimezzando i costi
  • È una procedura relativamente rapida ed economica
  • Riduce il rischio di contenziosi successivi
  • Consente  di  inserire  preliminari  di  compravendita  immobiliare  sul  cui  definitivo  non  si  paga alcuna tassa

Contro:

  • Di solito è richiesta la presenza delle Parti in udienza
  • Se si ha la volontà di sposarsi con un nuovo compagno i tempi sono medi
  • Nel caso in cui uno dei coniugi non voglia più proseguire con l’avvocato scelto di comune accordo, quest’ultimo non potrà più rappresentare nemmeno l’altra parte avendo comunque diritto al compenso per l’attività svolta.

3 Divorzio Con Negoziazione Assistita: in media dalla trasmissione al PM dell’accordo raggiunto in Negoziazione all’emissione del relativo Nulla Osta  trascorre in media meno di un mese. Ci sono casi in cui i tempi del Tribunale possano allungare o diminuire le tempistiche. 

Il Divorzio con Negoziazione assistita non presenta costi vivi e, di regola, non richiede la presenza in Tribunale dei coniugi.

I coniugi sono esentati anche dalla sostanziosa produzione della documentazione bancaria, fiscale e reddituale prevista per i procedimenti innanzi al Tribunale essendo richiesta una produzione più contenuta (es. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni).

Questa procedura deve essere effettuata con l’ausilio di due avvocati(uno per parte) ed il compenso per ogni avvocato in base al contenuto dell’accordo e del lavoro “di negoziazione” svolto dall’avvocato potendo variare da 1.500,00 ai 5.000,00 euro oltre oneri di legge (IVA, 15% rimborso spese forfettarie, 4% Cpa) o in una diversa minore o maggiore somma che si sarà accordata tramite preventivo.

Per approfondimento specifico su questa procedura si legga la relativa sezione.

Pro

  • È una procedura snella, veloce e relativamente economica
  • Le Parti negoziano ogni singola condizione dell’accordo con l’aiuto dei rispettivi avvocati al fine di definire dei patti equi, rispettosi e possibili da rispettare riducendo all’osso possibilità di contenziosi successivi avendo spronato e fatto comprendere alle Parti la necessità di un confronto sano e costruttivo
  • I coniugi non devono recarsi in Tribunale
  • I costi emotivi della procedura sono ridotti ed affrontati in fase di negoziazione
  • Se si ha la volontà di sposarsi con un nuovo compagno i tempi sono molto brevi

Contro:

  • Non è possibile accedere – almeno per il momento – al gratuito patrocinio a spese dello stato 

4 Divorzio con Formula “Divorzio Assistito®

Divorzio Assistito® è una formula dello Studio Legale Scioscia che, aderendo anche alla volontà ed allo spirito del Legislatore, coniuga l’istituto della Negoziazione assistita a quello della Mediazione Familiare.

La Formula prevede che i coniugi decisi a divorziarsi si sottopongano almeno a 5 sedute di Mediazione con un professionista dello studio. In questi incontri l’obiettivo principale è comprendere se vi possa essere una riconciliazione o, laddove non fosse possibile, affrontare tutte le circostanze che hanno portato alla crisi coniugale.

In questo modo si potrà davvero affrontare la separazione con serenità o, quantomeno, accettazione andando ad elaborare gli episodi da cui è nata e protratta la crisi, le sensazioni correlate e gli eventuali stati emotivi vissuti (rancore, rabbia, risentimento).

Tale confronto tra i coniugi è necessario sia per capire uno le ragioni dell’altro, sia per fare in modo che vi sia una rapporto formale e rispettoso tra gli stessi una volta che la procedura sarà conclusa. 

Di ciò beneficeranno ovviamente e soprattutto i figli della coppia che saranno accompagnati – in modo unito – dai genitori in questa fase difficile da affrontare. Cosa che, di solito, non avviene in divorzi contenziosi o congiunti “frettolosi” in quanto i genitori tendono – anche inavvertitamente- a mettere i figli contro l’altro genitore generando dolore emotivo non necessario. 

In Mediazione infatti si tratterà anche dei rapporto con i figli e della comunicazione migliore da utilizzare con loro ed i comportamenti corretti da tenere nei loro confronti per un corretto sviluppo della loro personalità e carattere.

Solo dopo tale fase(di solito dura massimo 3 mesi) si procederà alla “parte legale” dell’accordo di separazione a mezzo negoziazione assistita o divorzio congiunto (nel caso di trasferimenti immobiliari).

Una volta definito l’accordo lo stesso sarà trasmesso al PM presso il competente Tribunale.

in media dalla trasmissione al PM dell’accordo raggiunto in Negoziazione all’emissione del relativo Nulla Osta  trascorre in media meno di un mese. Ci sono casi in cui i tempi del Tribunale possano allungare o diminuire le tempistiche. 

Il Divorzio con Negoziazione assistita non presenta costi vivi e, di regola, non richiede la presenza in Tribunale dei coniugi.

I coniugi sono esentati anche dalla sostanziosa produzione della documentazione bancaria, fiscale e reddituale prevista per i procedimenti innanzi al Tribunale essendo richiesta una produzione più contenuta (es. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni).

Questa procedura deve essere effettuata con l’ausilio di due avvocati(uno per parte) ed il compenso per ogni avvocato in base al contenuto dell’accordo e del lavoro “di negoziazione” svolto dall’avvocato potendo variare da 1.500,00 ai 5.000,00 euro oltre oneri di legge (IVA, 15% rimborso spese forfettarie, 4% Cpa) o in una diversa minore o maggiore somma che si sarà accordata tramite preventivo.

I Costi di mediazione solitamente si aggirano sui 1.000,00 euro più oneri con variazione in aumento o diminuzione a seconda del numero di incontri necessari. 

Per approfondimento specifico su questa procedura si legga la relativa sezione.

Pro

  • È una procedura snella, veloce e relativamente economica
  • È meno lesiva nei confronti dei figli minori
  • Le Parti negoziano ogni singola condizione dell’accordo con l’aiuto dei rispettivi avvocati al fine di definire dei patti equi, rispettosi e possibili da rispettare riducendo all’osso possibilità di contenziosi successivi avendo spronato e fatto comprendere alle Parti la necessità di un confronto sano e costruttivo
  • È obbligatoria la Mediazione tra le Parti ad opera di un professionista  volta a comprendere da dove siano nati i conflitti, capire se ci sono dei meccanismi individuali e disfunzionali da correggere per terminare il rapporto in maniera pacifica. Inoltre vengono individuate le modalità migliori per accompagnare e supportare i figli minori nel divorzio dei genitori.
  • I coniugi non devono recarsi in Tribunale
  • I costi emotivi della procedura sono ridotti ed affrontati in fase di negoziazione e mediazione
  • Se si ha la volontà di sposarsi con un nuovo compagno i tempi sono molto brevi

Contro:

  • Non è possibile accedere – almeno per il momento – al gratuito patrocinio a spese dello stato 

Modifica delle condizioni di Divorzio

Le condizioni di Divorzio, sia esso consensuale, si esso giudiziale sono modificabili in ogni tempo in presenza di fatti nuovi. 

In entrambi i casi non può essere oggetto di revoca o modifica la pronuncia relativa al divorzio.

Anche la modifica può essere giudiziale o consensuale(a mezzo di negoziazione assistita). 

I provvedimenti di revisione degli accordi di separazione sono immediatamente esecutivi.

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