Quando il legame affettivo tra marito e moglie viene meno e non è possibile in alcun modo recuperare il rapporto, né trovare un punto di incontro per concordare le condizioni della separazione uno dei coniugi può chiedere che il Tribunale Competente pronunci la cosiddetta separazione personale tra coniugi.
Quando viene pronunciata la separazione personale il vincolo matrimoniale tra i coniugi resta inalterato essendo attenuati solo gli effetti dello stesso.
Con la separazione, infatti, viene sospeso l’obbligo di coabitazione, di fedeltà e di collaborazione tra i coniugi e cessa la comunione legale dei beni. Inoltre verranno decisi dal Giudice le Parti:
- eventuale addebito della separazione
- assegno di mantenimento del coniuge
- affidamento dei figli e il loro mantenimento
- assegnazione della casa coniugale
I coniugi per sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale e sciogliere gli effetti civili del loro matrimonio dovranno esperire la procedura di divorzio. Procedura che potrà essere esperita solo dopo 12 mesi dalla separazione giudiziale a patto che – in detto periodo – non vi sia stata una riconciliazione.
In pratica la separazione personale è una procedura propedeutica al divorzio in quanto il Legislatore ha voluto prevedere un periodo di “transizione” che possa permettere ai due coniugi di riconciliarsi, prima di arrivare ad una decisione definitiva sancita dalla sentenza di divorzio.
Come funziona la separazione giudiziale
La separazione personale dei coniugi avviene in modo giudiziale quando uno o entrambi i coniugi non sono d’accordo sul procedere alla separazione o/e sono in disaccordo anche sulle le condizioni patrimoniali e non patrimoniali che ne derivano (mantenimento coniuge, assegno contributo mantenimento dei figli minori o maggiorenni e non economicamente autosufficienti, assegnazione casa familiare, modalità e diritto di visita ai figli minorenni, ecc.)
La separazione giudiziale può essere effettuata solo con Ricorso innanzi al Tribunale Competente ed uno dei coniugi può richiedere al giudice di pronunciare l’addebito della separazione nei confronti dell’altro. È una procedura più lunga rispetto a quella consensuale e, per questo, ha anche un costo maggiore.
Nella separazione giudiziale è richiesta la presenza personale, in una o più udienze, dei coniugi ed inoltre può essere necessario: sentire dei testimoni, ascoltare i figli minori, essere oggetto di relazione da parte degli assistenti sociali di zona, subire controlli da parte di polizia Tributari, chiedere l’intervento di un Consulente Tecnico D’Ufficio e/o di parte per perizie richieste in seguito alle domande di una delle due parti del procedimento.
Nei procedimenti in cui vi è richiesta di un contributo economico o sono presenti figli minori è, in seguito alla riforma Cartabia inoltre, richiesta la produzione di un piano genitoriale e la produzione in giudizio – a pena inammissibilità – di una corposa documentazione bancaria, fiscale e reddituale.
Nello specifico l’art. 473 bis.12 cpc dispone:
“In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.”
È possibile divorziare dopo 12 mesi dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice.
Effetti patrimoniali e personali della separazione giudiziale senza addebito
Come sopra detto la separazione personale dei coniugi “sospende” il vincolo matrimoniale e ne attenua gli effetti.
I principali effetti in sintesi:
- Vengono meno gli obblighi di coabitazione, collaborazione, assistenza morale e fedeltà;
- Cessa la comunione legale dei beni;
- I coniugi separati mantengono i loro diritti di successione restando eredi tra loro;
- Il coniuge separato ha sempre diritto alla pensione di reversibilità dell’altro;
- Può essere disposto assegno di mantenimento o alimentare nei confronti di uno dei coniugi a carico dell’altro;
- Può essere assegnata ad uno dei coniugi la casa familiare;
- Viene deciso l’affido dei figli in modalità “esclusiva” o “congiunta” e la collocazione privilegiata degli stessi presso uno dei due genitori..Vengono definite le modalità di esercizio dei rapporti con i figli minori ed assegno per il contributo di mantenimento degli stessi;
Separazione con addebito
Quando a determinare in modo decisivo la crisi coniugale sia stato solo uno dei coniugi l’altro può richiedere al giudice di effettuare, con la sentenza di separazione, anche una pronuncia di addebito nei confronti dell’altro.
La casistica di comportamenti sanzionabili con la pronuncia di addebito è ampio per cui di seguito sono elencati quelli più frequenti:
- Violazione di diritti costituzionali e di diritti della personalità del coniuge
- Violazione dell’obbligo di fedeltà
- Violazione dell’obbligo di coabitazione (es. abbandono della casa coniugale)
- Violazione dell’obbligo di assistenza e collaborazione
- Violazione dell’obbligo di contribuzione
- Violazioni relative al rapporto genitori-figli
Tuttavia affinché il giudice pronunci l’addebito è necessario che il comportamento della parte “colpevole” sia stato volontario e cosciente non essendo addebitabile la separazione a chi è incapace di intendere e di volere.
Nel caso in cui il Giudice effettui una pronuncia di addebito nei confronti di uno dei coniugi quest’ultimo subirà delle “sanzioni” di natura patrimoniale:
- Perdita del diritto all’assegno di mantenimento: Il coniuge cui è stata addebitata la separazione, anche se versa nelle condizioni economiche che giustificherebbero il riconoscimento di assegno di mantenimento, ne perde il relativo diritto. Rimane inalterato l’eventuale diritto agli alimenti ove ve ne siano i presupposti.
- Perdita dei diritti successori: In caso di addebito il coniuge perde la qualifica di erede legittimario e lo speciale diritto di abitazione della casa coniugale compreso l’uso dei mobili che la arredano.
Tuttavia Il coniuge separato al quale non sia stata addebitata la separazione mantiene gli stessi diritti del coniuge non separato (art. 548 c.c.).
Tutela dei figli minori nella separazione giudiziale
La normativa in materia sancisce che Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Quando non vi è accordo tra i genitori e si sta procedendo ad una separazione giudiziale è il Giudice che, come prima cosa, deve valutare se sia possibile che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso), oppure stabilisce a quale di essi i figli rimarranno affidati (affidamento esclusivo).
In ogni caso il giudice determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, e la misura e il modo con cui ciascuno deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Il contributo al mantenimento dei figli è proporzionale al reddito del genitore tuttavia, in caso di minori, deve essere sempre erogato non potendo essere in alcun modo disposta la non corresponsione.
Nella tutela del minore rientra anche l’assegnazione della casa familiare la quale, pur avendo riflessi economici, è finalizzata all’esclusiva tutela dei figli. Pertanto vi è assegnazione solo se:
- ci sono figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti;
- per consentire ai figli di continuare ad usufruire di quell’habitat nel quale sono cresciuti sino al momento della crisi familiare;
- Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti stabilmente nella casa familiare, inizi una convivenza o infine se contragga un nuovo matrimonio. Dell’assegnazione della casa si tiene conto ai fini del contributo al mantenimento del coniuge e dei figli.
Tempistiche e costi di separazione
in media, in caso di separazione giudiziale, dal deposito del Ricorso presso il Tribunale competente e la sentenza definitiva di separazione trascorrono dai 2 ai 4 anni. Ci sono casi in cui i tempi del Tribunale, le difese della controparte e la delicatezza del caso da trattare facciano allungare i tempi di procedura anche oltre i 4 anni.
I costi della procedura giudiziale variano ovviamente anche in base alla durata della stessa.
Vanno calcolate le spese vive che possono essere pagate direttamente dal cliente (es. contributo Unificato) nonché le competenze dell’avvocato che lo assiste che possono variare dai 4.000,00 ai 15.000,00 euro oltre oneri di legge (IVA, 15% rimborso spese forfettarie, 4% Cpa) o in una diversa minore o maggiore somma che si sarà accordata tramite preventivo.
In ogni caso è bene specificare che in tali procedure, spesso, vi sono ulteriori i costi(spese ed onorari) legati ad attività stragiudiziale(es. diffide, pec, mail, incontri con controparte) ed ulteriori giudizi che nascono dalla conflittualità tra le Parti (querele, procedimenti penali, azioni davanti al Tribunale per i Minorenni, azione di modifica o revoca della separazione, appello della sentenza di separazione, ecc.)
Vi è infatti il rischio che tra separazione e divorzio giudiziali nonché tutte le procedure connesse e consequenziali passino anche oltre 10 anni e ci sia una spesa di alcune decine di migliaia di euro.
L’unico caso in cui detta procedura non comporta costi è quella in cui il Cliente ha i requisiti per accedere al patrocinio a spese dello stato (c.d. gratuito patrocinio). In detto caso il Cliente dovrà rivolgersi ad un avvocato iscritto nel relativo elenco.
Pro:
- Accesso al gratuito patrocinio
Contro:
- È una procedura lunga e costosa
- Aumenta il rischio di contenziosi successivi e correlati
- Può comportare l’intervento degli assistenti sociali
- Devono decorrere 12 mesi prima di procedere con il divorzio
- Aumenta il rischio di conflitti con l’ex coniuge che possono ripercuotersi anche con il rapporto con i figli
- Di solito i costi emotivi sono elevati sia per il coniuge che per i figli
- Se si ha la volontà di sposarsi con un nuovo compagno i tempi sono davvero lunghi
Modifica delle condizioni di separazione
Le condizioni di separazione giudiziale sono modificabili in ogni tempo in presenza di fatti nuovi.
La modifica può avvenire in modo consensuale o giudiziale
In entrambi i casi non può essere oggetto di revoca o modifica la pronuncia relativa alla separazione o all’addebito in quanto gli effetti della separazione vengono meno solo in caso di riconciliazione dei coniugi o nel caso di scioglimento del matrimonio (per morte o divorzio).
I provvedimenti di revisione degli accordi di separazione sono immediatamente esecutivi.